Il lavoratore deve comunicare alla propria Azienda l’eventuale scelta di versare al Fondo il premio di produttività e il contributo welfare.
Premio di produttività
Si ricorda che con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell’11/12/2016) nell’ambito degli interventi di “welfare sostitutivo” è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 ha chiarito che l’esenzione di tale tipologia di contribuzione, per la previdenza complementare, è totale poiché la legge specifica che le somme relative non sono tassate neanche in fase di prestazione.
Quindi il contributo versato a Telemaco derivante dalla conversione del premio di produttività:
• non è tassato al momento della conversione;
• non concorre al limite di deducibilità pari a 5.164,57 Euro annui;
• non è tassato al momento dell’erogazione delle prestazioni previdenziali allo stesso espressamente riferibili.
Contributo welfare per rinnovo del CCNL TLC del 23/11/2017
Con riferimento al rinnovo contrattuale ed in particolare alla sezione di seguito riportata
“WELFARE
A decorrere dal 1° luglio 2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di Welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro.
Detto costo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Tale misura sarà riconosciuta solo per l’anno 2018.
Ai fini di quanto previsto con il presente Accordo, le Aziende, in sede di esame congiunto con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale, previdenziale e sanitaria e comunque nell’ambito delle previsioni vigenti di legge.
I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico dell’Azienda non può in ogni caso superare la somma di € 120,00 (euro centoventi,00) ovvero l’importo riproporzionato ai sensi del periodo che precede”
Si specifica che per tale contributo la deducibilità è quella consueta, ossia concorre al limite di deducibilità pari a 5.164,57 Euro annui, e non vi è alcun beneficio in fase di erogazione delle prestazioni previdenziali.
Si informa, infine, che il lavoratore deve comunicare alla propria Azienda l’eventuale scelta di versare al Fondo il premio di produttività e il contributo welfare.