I vecchi iscritti ai fondi pensione sono persone che hanno scelto di aderire ben prima che la previdenza complementare diventasse un pilastro del sistema previdenziale, dunque soggetti che hanno compreso l’importanza di integrare l’assegno pensionistico pubblico con ampio anticipo, anche rispetto al legislatore.
In questo articolo vedremo chi sono i vecchi iscritti ai fondi pensione e quali sono le date da tenere ben presenti affinché si ricada in questa definizione, poiché vi sono delle importanti implicazioni fiscali in fase di prestazione, di cui analizzeremo le diverse forme possibili, individuando le opportunità riconosciute a chi rientra in questa categoria.
Infine, analizzeremo il trattamento fiscale a geometria variabile riservato ai vecchi iscritti.
Chi sono i vecchi iscritti ai fondi pensione?
I cosiddetti “vecchi iscritti” sono persone che hanno aderito a un fondo pensione prima del 15 novembre 1992, cioè alla data di entrata in vigore della legge 421/1992 che ha dato una iniziale organizzazione alla previdenza complementare nel nostro Paese.
Rientrano in questo gruppo di aderenti anche coloro che si sono iscritti prima del 29 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, cioè la legge delega in attuazione della già citata legge 421/1992.
Si tratta, dunque, di soggetti che hanno iniziato a investire in un fondo pensione ancor prima che la previdenza complementare diventasse un vero e proprio pilastro del sistema previdenziale italiano, in affiancamento a quello pubblico.
I limiti temporali che definiscono i vecchi iscritti sono molto importanti per determinare il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche, riformato con il D.Lgs. 252/2005, che è intervenuto per integrare il riordino della normativa dedicata alla previdenza complementare e, dunque, anche ai fondi pensione.
Prestazione finale: rendita o capitale?
Prima di introdurre le regole sul trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche riconosciute dai fondi pensione, è bene ricapitolare le diverse forme di prestazione che gli aderenti possono richiedere.
Una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione pubblica, infatti, la prestazione del fondo pensione può essere erogata in tre diverse forme:
- rendita vitalizia immediata, o rendita al 100%, per cui mensilmente l’iscritto riceve la pensione integrativa da affiancare a quella pubblica;
- 50% del capitale in forma di rendita e 50% in un’unica soluzione al momento del pensionamento;
- 100% in un’unica soluzione, ma soltanto in casi particolari, cioè se l’adesione risale a una data antecedente al 29 aprile 1993 (vecchi iscritti, appunto), oppure se convertendo il 70% capitale accumulato si ottiene una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Il trattamento fiscale a geometrie variabili che coinvolge i vecchi iscritti riguarda, in particolare, la prestazione richiesta sotto forma di capitale.
Leggi anche il nostro approfondimento Rendita fondo pensione al 100%: come funziona.
I diversi regimi fiscali per i vecchi iscritti
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 205/2005, quando l’iscritto raggiunge il momento del pensionamento, il capitale e/o la rendita che vanno a costituire la pensione integrativa subiscono una ritenuta d’imposta determinata applicando un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo fino giungere a un minimo del 9%. Ricordiamo che l’aliquota IRPEF più bassa è pari al 23%.
Questa è la normativa vigente, tuttavia per i vecchi iscritti il trattamento fiscale può essere differente.
Innanzitutto, già il D.Lgs. 47/2000 introdusse una riforma della disciplina fiscale per la previdenza complementare, generando di fatto tre diversi trattamenti fiscali:
- per i montanti maturati fino al 2000 (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 47/2000), tassazione separata con aliquota TFR, determinata dal datore di lavoro (minimo 23%);
- per quelli maturati tra il 2001 e il 2006 (cioè prima dell’entrata in vigore della riforma del D.Lgs.205/2005), tassazione separata con aliquota interna al fondo (minimo 23%);
- per quelli maturati dopo il 2007, con la disciplina fiscale attualmente in vigore.
Il D.Lgs. 205/2005 prevede la possibilità per i vecchi iscritti di chiedere il 100% della prestazione sotto forma di capitale, applicando la tassazione vigente alla data del 31 dicembre 2006. Tuttavia, questi soggetti possono scegliere di applicare in alternativa la tassazione attualmente in vigore (dal 15 al 9% come già illustrato), ma non sull’intero capitale.
A chiarire meglio le opzioni disponibili, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 70/E del 18 dicembre 2007. Posto che l’attuale regime fiscale è quello più conveniente per il pensionando, le opzioni possibili sono le seguenti:
- se richiede l’intera prestazione sotto forma di capitale, dovrà applicare al 100% del montante accumulato il regime fiscale in vigore fino al 2006, dunque anche per quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007;
- se intende applicare il regime agevolato previsto dal D.Lgs. 205/2005, potrà percepire sotto forma di capitale il 100% di quanto accumulato fino al 31 dicembre 2006 applicando il prelievo previgente, mentre per il montante determinato dal 1° gennaio 2007 (soggetto a regime fiscale agevolato) potrà richiedere sotto forma di capitale soltanto il 50% mentre la restante parte verrà erogata sotto forma di rendita.
Ricordiamo, infine, che il montante maturato dal 2007, in presenza di questa seconda opzione, può essere percepito interamente sotto forma di capitale esclusivamente nel caso in cui, convertendo il 70% capitale accumulato, si ottiene una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Leggi anche il nostro approfondimento Come cambia l’assegno sociale nel 2024
In conclusione, la scelta della forma di prestazione determina per i vecchi iscritti l’applicazione di diversi regimi fiscali, più o meno convenienti, dunque è importante in fase di richiesta della pensione integrativa, fare le opportune valutazioni al fine di ottimizzare il prelievo fiscale.
Leggi anche il nostro approfondimento Come funziona la tassazione dei fondi pensione.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa.