È un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche). Telemaco fa parte di questa categoria di fondi.
Il Fondo Pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai Fondi Pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al Fondo Pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.
I Fondi Pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992.
Il D. Lgs. 252/2005 li regolamenta all’art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
Si tratta di un fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Telemaco è un fondo a contribuzione definita.
Si tratta di un fondo in cui è certa la prestazione finale del fondo mentre l’entità della contribuzione è variabile. L’aderente potrebbe essere chiamato a una maggiore contribuzione tutte le volte in cui i rendimenti prodotti dal fondo pensione non siano sufficienti a garantire la prestazione definita precedentemente.
Si tratta di un meccanismo finanziario per cui la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali e la prestazione finale sarà commisurata all’entità dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti. Telemaco è un fondo a capitalizzazione individuale.
Si tratta del valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi dell’azienda e il TFR) e dei rendimenti ottenuti, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti. L’ammontare della posizione individuale viene comunicato annualmente all’aderente attraverso il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo e può essere controllato dagli aderenti nell’apposita Area Riservata del presente sito.
Gli Organi del Fondo sono:
L’Assemblea dei Delegati, composta in maniera paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.
Tutti gli associati, sia lavoratori che aziende.
I contributi dei lavoratori sono affidati in gestione a intermediari professionali autorizzati (banche, assicurazioni, SIM, SGR).
I gestori finanziari vengono selezionati dal Consiglio di Amministrazione con un procedimento di selezione regolamentato dalla COVIP. In particolare, è prevista la pubblicazione di un bando di gara, la redazione della corrispondente offerta e relativo capitolato da parte dei concorrenti alla gara, e, infine, la stipula di un’apposita convenzione.
Un fondo pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento.
Un fondo pensione multicomparto ha un assetto gestionale articolato su più comparti. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l’iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell’orizzonte temporale di permanenza nel fondo. Telemaco è un fondo multicomparto.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina Gestione finanziaria.
La Covip è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.
Possono aderire a Telemaco i lavoratori operai, impiegati e quadri dipendenti delle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL del settore delle Telecomunicazioni, assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di cui all’art. 20 del citato CCNL.
Sono, altresì, destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie.
Possono, altresì, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari, iscritti al Fondo.
Per maggiori dettagli, vedi la sezione FAQ dedicata.
Aderire al fondo pensione Telemaco comporta una serie di notevoli vantaggi per tutti i lavoratori.
Innanzitutto, al momento del pensionamento l’aderente potrà disporre di un reddito aggiuntivo a quello della pensione pubblica che, per effetto delle riforme adottate, è destinata a diminuire progressivamente il livello di tutela attualmente assicurato. Gli aderenti possono inoltre usufruire di agevolazioni fiscali (deducibilità della contribuzione e regime fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario per rendimenti e prestazioni) e incentivi contributivi da parte dell’azienda (contributo datoriale, altrimenti non dovuto).
La documentazione, oltre che consultabile e scaricabile direttamente da questo sito internet, si può richiedere presso la propria Azienda, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo del fondo e presso la sede di Telemaco.
Il lavoratore può aderire al Fondo in qualunque momento. Entro sei mesi dalla data di assunzione deve essere fatta la scelta di mantenere o meno il TFR in Azienda. Se si decide di mantenere il TFR in Azienda, tale scelta è successivamente rivedibile in qualunque momento.
L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ovvero il Profilo Life Cycle, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il Profilo Life Cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
L’aderente può, inoltre, riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione
Il cambio di comparto si può effettuare online accedendo, dalla home page del sito web del Fondo, all’Area Riservata nella sezione CAMBIO COMPARTO INVESTIMENTO.
Per le richieste ricevute entro il giorno 20 di ciascun mese, il trasferimento al comparto prescelto viene effettuato sulla base dei valori quota della fine dello stesso mese mentre per le richieste ricevute dal giorno 21 alla fine di ciascun mese il trasferimento al comparto prescelto viene effettuato sulla base dei valori quota della fine del mese successivo.
Se un lavoratore che ha aderito a Telemaco cambia lavoro, e il nuovo lavoro rientra nel perimetro del CCNL delle Telecomunicazioni, è possibile continuare a contribuire a Telemaco.
Si specifica che il passaggio senza soluzione di continuità da un’Azienda a un’altra, entrambe afferenti a Telemaco in qualità di Fondo negoziale di categoria, non determina la perdita dei requisiti di partecipazione e non consente il riscatto o il trasferimento per la suddetta fattispecie.
L’aderente dovrà compilare il modulo P1 “Prosecuzione del rapporto associativo per passaggio ad altra azienda aderente a Telemaco” e consegnarlo alla propria Azienda che provvederà a trasmetterlo a Telemaco.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sono coloro che anteriormente a questa data non hanno prestato attività lavorativa.
Qualora decidano di aderire al Fondo, questi lavoratori devono versare l’intero TFR che matura dalla data di adesione a Telemaco. Il TFR già accantonato alla data di adesione resta presso l’Azienda e si rivaluta sulla base delle norme di legge.
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare è stabilito in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione di Telemaco sulla base di un preventivo di spesa annuale Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti con le modalità indicate nel bilancio e nella Nota Informativa.
È una quota che si versa solo all’atto dell’adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo. Ammonta a € 4,65 a carico del lavoratore e € 4,65 a carico dell’Azienda.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, l’aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale. Esistono ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento), casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione).
Per saperne di più, consulta la sezione FAQ “Prestazioni prima del pensionamento”.
I contributi versati dal lavoratore, e l’eventuale contributo aziendale, sono deducibili dal reddito fino al valore di € 5.164,57 annui e non rientrano nel reddito IRPEF in base al quale vengono calcolate le imposte.
Il TFR versato a Telemaco non rientra nel tetto massimo sopra indicato, in quanto viene tassato al momento del pensionamento.
No. Per i contributi versati tramite Azienda il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente l’Azienda, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari al 12,50%. Pertanto, la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento.
Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato e il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).
Si tratta di un livello più basso rispetto alle altre tipologie di investimenti finanziari che scontano un’aliquota pari al 26%.
Sì. La detrazione al 19% fino a un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate a una forma pensionistica complementare.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a Interpello n. 323 del 3/06/2022, ha chiarito che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale. Tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir.
Dal 1° gennaio 2007, l’anticipazione (per la quota di montante anticipata non ancora tassata) per spese sanitarie sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Le altre tipologie di anticipazione (ristrutturazione della prima casa, acquisto della prima casa per sé o per i figli e altre esigenze dell’aderente) sono invece assoggettate ad un’aliquota del 23%.
Dal 1° gennaio 2007 il riscatto sconta un’aliquota del 15% (per la quota di montante riscattata non ancora tassata) che scende dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare, fino a un minimo del 9% per le seguenti causali:
In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.
L’operazione di trasferimento non è assoggettata a imposta.
Dal 1° gennaio 2007, la prestazione previdenziale (per la parte non ancora tassata) sconta un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo fino a un minimo del 9%.
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con un’aliquota del 20%.
Le credenziali per effettuare il primo accesso all’Area Riservata sono riportate all’interno della lettera di benvenuto inviata dal Fondo al momento dell’adesione. Per fare il primo accesso, sarà sufficiente cliccare sull’apposito link all’Area Riservata presente sul sito web di Fondo Telemaco, oppure all’interno dell’App ufficiale del Fondo (disponibile per dispositivi Android e iOS), e inserire le credenziali riportate nella lettera di benvenuto.
Una volta effettuato l’accesso, per aggiornare la password l’iscritto potrà seguire due strade:
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
Attenzione: ricordiamo che, per accedere all’Area Riservata, è necessario scaricare l’App e registrare il proprio dispositivo. Per saperne di più, rimandiamo all’apposita guida.
Con Android una volta reinstallata l’App, l’abbinamento non funziona più e si genera l’errore (cosa che non succede in IOS). Per superare il problema, nel caso l’App in ambiente Android sia stata disinstallata, è necessario procedere dalla pagina di login alla dissociazione del dispositivo. Una volta che l’istruttoria del Reset Dispositivo è andata a buon fine, l’iscritto può abbinare nuovamente il dispositivo.
In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all’Area Riservata, è possibile recuperarle seguendo i seguenti passaggi.
Da Area Riservata:
Da App:
Al primo accesso sarà necessario personalizzare la password.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
In caso non sia stato precedentemente fornito un contatto email o cellulare, dovrà essere inviata una email a info@fondotelemaco.it indicando un recapito email o cellulare e allegando un documento d’identità. Il Fondo Telemaco aggiornerà il contatto e invierà la conferma di avvenuta variazione ai recapiti (email o numero di cellulare) indicati precedentemente. Successivamente potrà essere richiesto l’invio del numero di iscrizione e, a seguire, anche della password.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
È possibile recuperare il numero di iscrizione (codice di adesione) dal “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo” o dalla lettera di conferma dell’adesione al Fondo ricevuta al momento dell’iscrizione.
Nel caso non fosse possibile recuperare il numero di iscrizione, ad esempio per smarrimento del Prospetto o della lettera di conferma dell’adesione, basterà seguire questa procedura.
Da Area Riservata:
Da App:
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la guida dedicata.
Per modificare l’email o il numero di cellulare dall’Area Riservata in versione desktop, dopo aver fatto l’accesso è sufficiente cliccare sulla voce di menu “Anagrafica”, quindi su “Modifica i contatti”. Dopo aver inserito i nuovi recapiti, ti basta cliccare su “Salva”. Preventivamente dovrai registrare il dispositivo smartphone/tablet.
In alternativa, puoi modificare i contatti anche durante la procedura di recupero della password. Per farlo, clicca sul bottone “Modifica” nella schermata in cui viene richiesto di scegliere il canale a cui inviare le nuove credenziali.
Per modificare l’email o il numero di cellulare dall’App, accedi ed entra nel menu laterale cliccando sulle tre righe in alto a sinistra. Cliccando su “Profilo”, quindi su “Recapiti” e sul bottone “Modifica”, potrai modificare il numero di cellulare e l’indirizzo email.
In alternativa, puoi modificare i tuoi recapiti anche durante la procedura di recupero della password. Durante la procedura, ti basta cliccare su “Modifica email o numero di cellulare” nella schermata “Come vuoi ricevere le istruzioni per il cambio password?”, quindi cliccare “Ok”.
La contribuzione minima prevista a carico del lavoratore nel rispetto della misura minima stabilita dagli accordi collettivi ammonta all’1% della retribuzione. Nel caso in cui venga versato tale contributo oltre al TFR, il lavoratore usufruisce di quello dell’Azienda, pari all’1,4% della retribuzione.
La contribuzione al Fondo si compone di tre elementi:
È possibile aderire anche con il solo conferimento del TFR.
Sì, l’iscritto può incrementare la misura della contribuzione a suo carico.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo. Negli altri casi la quota di TFR da destinare a Telemaco è fissata dal lavoratore che può decidere se versare la quota minima del 16% definita dalle fonti istitutive o tutto il suo TFR.
I minimi contributivi che è necessario versare se si decide di aderire a Telemaco sono determinati dalle fonti istitutive.
L’aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Il lavoratore può verificare mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, datoriale, TFR, eventuale contributo volontario, ecc.).
Inoltre, una volta l’anno, l’aderente riceverà un Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di Accumulo spedito dal Fondo entro marzo, redatto secondo lo schema elaborato dalla COVIP con il quale Telemaco informerà gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.
Tutti i lavoratori hanno comunque la possibilità di consultare quotidianamente la propria posizione attraverso il sito internet del Fondo, accedendo all’Area Riservata degli iscritti, utilizzando la password di accesso ricevuta al momento dell’adesione. Qualora il lavoratore abbia smarrito la password di accesso deve farne richiesta tramite procedura presente nel sito del Fondo.
L’obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico (in questo caso si perde il diritto al contributo datoriale). Tuttavia, il TFR continuerà ad affluire al Fondo pensione.
No, in linea generale il contributo segue la retribuzione. Se non c’è retribuzione, non c’è il versamento contributivo al Fondo pensione.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione; ciò comporta però la perdita del contributo da parte dell’Azienda.
Il lavoratore che voglia integrare i contributi minimi al Fondo pensione con una contribuzione volontaria deve accedere nella sua Area Riservata, nella sezione VERSAMENTO AGGIUNTIVO, inserire l’importo del bonifico effettuato e indicare anche la relativa data valuta.
La causale del bonifico da indicare è indicata nella sezione dell’area riservata sopra indicata.
Si. La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che al momento del pensionamento il soggetto abbia effettuato versamenti a una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono a Telemaco e che versano la propria contribuzione.
La correttezza del versamento dei contributi viene rappresentata con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti. L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’Azienda deve effettuare la verifica con l’ufficio del personale dell’Azienda.
In caso di fallimento dell’Azienda che non ha versato la contribuzione a Telemaco, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare, seguendo la procedura descritta nella sezione Omissioni contributive del sito web.
Ai sensi dell’art. 11 comma 7 del d.lgs. 252/2005 gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata. Maggiori dettagli ed informazioni sulle varie tipologie di anticipazione che è possibile chiedere, sulla documentazione a supporto da allegare per ciascuna causale nel momento in cui si presenta la richiesta on-line dalla propria area riservata del Fondo Telemaco sezione “Anticipi” sono disponibili nel “Documento sulle Anticipazioni”, consultabile nella sezione “Documentazione” del sito web del Fondo che tempo per tempo vigente, prevale rispetto a quanto riportato nelle presenti FAQ.
Solo le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste in qualsiasi momento. Per le altre motivazioni, invece, l’anticipazione può essere richiesta soltanto dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Relativamente al possesso del requisito degli “otto anni di iscrizione alla previdenza complementare” previsto per le fattispecie di acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, nonché per l’anticipazione per “ulteriori esigenze, in assenza di trasferimento in ingresso della posizione maturata presso altre forme pensionistiche,” sono considerati utili sia i periodi di partecipazione al Fondo Pensione Telemaco, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale non sia stata oggetto di riscatto totale.
In tal caso, l’aderente dovrà contattare il Fondo al fine di permettere l’inserimento online della richiesta, in quanto è necessario allegare anche la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.
Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente da quella italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata. Nel caso l’importo della fattura sia in valuta estera è necessario presentare il cambio in euro rilasciato dalla banca al giorno di emissione della fattura e conversione in euro.
Il Fondo provvede alla liquidazione della richiesta di anticipazione indicativamente entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda, completa di ogni documento necessario e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.
In caso di richiesta di cambio comparto contestuale a una richiesta di anticipazione, il disinvestimento e il conseguente pagamento della prestazione sarà posticipato successivamente alla conclusione delle attività relative allo switch.
Per modificare l’IBAN inserito in fase di richiesta bisogna inviare una e-mail esclusivamente al seguente indirizzo: prestazioni@fondotelemaco.it allegando copia di un documento d’identità e documentazione attestante la titolarità del conto corrente, rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Il documento deve essere su carta intestata della banca/poste oppure in alternativa rilasciato con timbro e firma delle stesse e dovrà indicare i dati anagrafici dell’aderente e il codice IBAN per intero.
Le richieste di anticipazione avanzate da aderenti che non abbiano debitamente documentato in tutto o in parte le precedenti erogazioni ottenute sulla base di documentazione preliminare sono, di norma, rigettate; fanno eccezione, le richieste di anticipazioni per spese sanitarie e le eventuali situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità ad adempiere (che deve essere debitamente giustificata e documentata) ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.
L’anticipazione può essere richiesta più volte. È possibile inserire una nuova ulteriore richiesta al termine delle attività relative al pagamento della precedente. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
Nel caso di reiterazione della richiesta per ulteriori esigenze, l’importo nuovamente erogabile non potrà superare il 30% della posizione complessiva dell’aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle anticipazioni già erogate per il medesimo titolo e non reintegrate.
La somma prelevata a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica.
Sì, è possibile reintegrare in qualsiasi momento le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale utilizzando l’apposito modulo “Reintegro dell’anticipazione”, disponibile nella sezione “Modulistica lavoratori” del sito web www.fondotelemaco.it, ed effettuando uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di deducibilità di € 5.164,57.
Ai fini del riconoscimento del reintegro, è necessario trasmettere al Fondo detto modulo e copia della ricevuta del bonifico, istruito secondo quanto riportato nelle istruzioni del modulo stesso. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l’aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.
Il Fondo deve dar seguito alla richiesta di anticipazione in conformità al provvedimento emanato dall’Autorità giudiziaria ed alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs 252/2005, qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l’importo richiesto sulla base di attestazione di estinzione del debito firmata dalla Finanziaria, oppure l’importo autorizzato dalla Finanziaria sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dalla società stessa.
Fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali si procederà comunque alla liquidazione dei 4/5 dell’importo richiesto ovvero, in caso di estinzione del contratto, alla liquidazione dell’intero importo richiesto dall’aderente. (Ulteriori informazioni aggiuntive sono disponibili nel Documento sulle Anticipazioni articolo 3.B, consultabile nella pagina “Documenti” del sito web).
Nel caso di notifica del vincolo di cessione del quinto successiva al disinvestimento dell’importo della liquidazione, questa sarà annullata e reinvestita con il primo valore quota utile successivo alla richiesta di annullamento.
Completata l’operazione di reinvestimento, sarà possibile inserire una nuova richiesta di anticipazione, nel rispetto dei requisiti e delle tempistiche previste per ciascuna causale, completa dell’autorizzazione/estinzione del debito rilasciata dalla finanziaria interessata.
Per quanto riguarda i documenti da presentare per richiedere l’anticipazione per spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli invitiamo a consultare il Documento sulle anticipazioni art.1.A (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web) in cui è stato specificato inoltre, che, tra le spese di viaggio vengono riconosciute quelle relative al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura sanitaria), in caso di spostamenti in macchina, oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l’acquisto dei biglietti; tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l’alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, albergo, ecc.) e per l’acquisto di alimenti di stretta necessità per il beneficiario della prestazione medica e un suo accompagnatore (vengono escluse ad es. quelle per l’acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, tabacchi ecc.)
L’immobile non di lusso di proprietà dell’aderente o del figlio, anche se situato all’estero, in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato a essere la dimora abituale del relativo proprietario e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda i documenti da presentare per richiedere l’anticipazione per acquisto prima casa di abitazione invitiamo a consultare il Documento sulle anticipazioni art.2.B (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web). Ricordiamo che vengono comprese anche le pertinenze, solo se acquistate contestualmente all’immobile.
Sono accettate le certificazioni notarili dell’avvenuta compravendita esclusivamente qualora riportino gli elementi utili al Fondo a completare la propria istruttoria (parti coinvolte nella compravendita, data di sottoscrizione, individuazione dell’immobile oggetto dell’acquisto, prezzo della compravendita, fruizione delle agevolazioni fiscali “prima casa”).
Il Fondo, inoltre, accetta la presentazione di eventuali decreti giudiziali di omologazione di separazioni contenenti l’impegno al trasferimento della proprietà dell’immobile.
Sì, è possibile presentando copia del Decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile emesso dal Giudice dell’Esecuzione, dal quale si dovrà evincere che trattasi di acquisto prima casa. Per ulteriori indicazioni invitiamo a consultare il Documento sulle Anticipazioni art.2.B (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web).
Sì, è possibile purché la casa già in possesso venga venduta entro i 12 mesi dal nuovo acquisto. Invitiamo a consultare il Documento sulle Anticipazioni art.2.B (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web).
Per quanto riguarda i documenti da presentare per richiedere l’anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione invitiamo a consultare il Documento sulle anticipazioni art.2.C (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web) in cui è specificato, inoltre, che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l’aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta da parte di tutti i condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute.
In presenza anche degli altri requisiti, l’erogazione da parte del Fondo avviene proporzionalmente al valore della quota di proprietà intestata all’aderente o figlio.
Se l’immobile rientra nella comunione legale dei beni, il Fondo eroga l’anticipazione per il totale delle spese sostenute. Per provare la comunione dei beni sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell’unione civile.
Invitiamo a consultare il Documento sulle anticipazioni art. 2.C (consultabile nella pagina “Documenti” del sito web).
L’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici non può essere di per sé considerato anticipabile a prescindere dal riconoscimento o meno della detrazione tempo per tempo prevista.
A fronte di specifica indicazione della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – in materia di Ecobonus, l’anticipazione non è erogabile nel caso in cui l’interessato decida di fruire di uno sconto in fattura pari all’intero valore dell’intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri.
Nel caso in cui l’utilizzo dell’Ecobonus comporti solo uno sconto “parziale” sul costo dell’intervento di ristrutturazione, l’aderente potrà beneficiare di un’anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità, ecc.). L’iscritto a Telemaco può:
Gli iscritti ai fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dai beneficiari designati dall’aderente e, in loro mancanza, dagli eredi. In assenza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita a Telemaco e suddivisa tra tutti gli aderenti.
Nel caso in cui il decesso dell’iscritto titolare della posizione avvenga prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi o, in alternativa, dai diversi soggetti designati come destinatari della prestazione dall’iscritto(art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005).
Queste persone possono essere designate accedendo all’Area Riservata nella sezione “SOGGETTI DESIGNATI” dove per default sono indicati “EREDI LEGITTIMI”. In particolare, è necessario:
Il Fondo aggiornerà la designazione dei soggetti aventi diritto al riscatto in caso di premorienza dopo aver ricevuto il modulo firmato.
Ogni nuova designazione sostituisce la precedente effettuata dall’associato.
Le percentuali
Si può decidere in quale percentuale dividere la posizione tra i diversi soggetti scelti, fermo restando che la somma deve essere sempre uguale a 100.
Se si desidera designare esplicitamente dei soggetti per una percentuale di beneficio totale inferiore al 100% è necessario inserire, per la percentuale residua, anche gli eredi legittimi. In questo caso è sufficiente inserire solo nel campo cognome il valore “EREDI LEGITTIMI” e la relativa percentuale di beneficio nell’apposito campo.
Sì. Il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione non pregiudica la possibilità di reiscriversi a Telemaco nel caso in cui, in seguito, si sia nuovamente in possesso dei requisiti di partecipazione.
Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso un’altra forma previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel Fondo Telemaco.
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale mi trasferisco. Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione.
La RITA consiste nell’erogazione frazionata (in rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa, se si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e si è iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni, è possibile richiedere che il capitale accumulato sia erogato, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Fermo restando la cessazione dell’attività lavorativa e i cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere la RITA anche se si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. In caso di richiesta di cambio comparto contestuale alla richiesta di prestazione il disinvestimento e il conseguente pagamento della prestazione sarà posticipato successivamente alla conclusione delle attività relative allo switch.
Per modificare l’IBAN inserito in fase di richiesta bisogna inviare una e-mail a prestazioni@fondotelemaco.it, allegando copia di un documento d’identità e documentazione attestante la titolarità del conto corrente, rilasciata dalla Banca o dalle Poste.
Il documento deve essere su carta intestata della banca/poste oppure in alternativa rilasciato con timbro e firma delle stesse e dovrà indicare i dati anagrafici dell’aderente ed il codice IBAN per intero.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:
Dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni che si trovano in un particolare stato di bisogno. L’ammontare del sussidio è rivalutato annualmente.
No. Nel caso in cui un lavoratore che abbia già maturato i requisiti di accesso alla prestazione continui a lavorare e, successivamente, si trovi in situazione di mobilità, dovrà richiedere la prestazione pensionistica finale e non il riscatto.
Il Fondo ha stipulato due convenzioni, una con UGF Assicurazioni e l’altra con Assicurazioni Generali, per consentire ai suoi iscritti di scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze. Le convenzioni hanno durata decennale e scadono il 24 giugno 2019.
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e non desidera che alla sua morte la rendita continui ad essere erogata a beneficiari superstiti.
Tale rendita è adatta per chi desidera che dopo la sua morte la rendita continui a essere erogata, in misura totale (100%) o parziale (con un minimo del 50%), a uno o più beneficiari designati fino a che l’ultimo di essi è in vita. L’entità della rendita sarà in questo caso calcolata anche in base all’età dei beneficiari, i nomi dei quali non possono essere modificati dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi desidera essere sicuro di ricevere una rendita certa per un periodo di anni stabilito (5 o 10) e che la stessa venga erogata ai suoi beneficiari nel caso in cui muoia. Allo scadere di tale periodo, se il pensionato è ancora in vita, continuerà a ricevere la rendita fino al suo decesso. I beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera che dopo la sua morte le somme della posizione accumulata non ancora erogate sotto forma di rendita siano restituite, anche attraverso pagamenti periodici, ai beneficiari designati.
I beneficiari designati possono essere modificati anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
Tale rendita è adatta per chi vuole ricevere per tutta la vita la propria pensione complementare e desidera proteggersi (con il raddoppio della rendita) dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere anche associata alla rendita Reversibile e a quella Certa per 5-10 anni.
Sì, in via generale. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria e successive modificazioni.
L’importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico – direttamente effettuati dall’iscritto principale (aderente o beneficiario) o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico – sono liberamente stabiliti all’atto dei versamenti stessi (con importo minimo pari a € 100 per singolo versamento).
Il lavoratore associato deve comunicare al Fondo ogni versamento contributivo effettuato a favore del soggetto fiscalmente a carico, accedendo alla propria Area Riservata aderenti del sito web del Fondo e indicando la data e la misura del versamento nella sezione VERSAMENTO FISCALMENTE A CARICO.
In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile procedere con l’investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT46T0500001600CC0018350000
CAUSALE: *FCARCODICEFISCALE* cognome, nome del soggetto fiscalmente a carico – *ASSOCODICEFISCALE* cognome, nome del lavoratore aderente.
I contributi saranno investiti nel comparto scelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico e, in mancanza di indicazione, nel Profilo LIFE CYCLE (o Ciclo di Vita). È facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente la linea di investimento (switch) alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.
Non è previsto alcun costo per la quota d’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo.
I contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nei limiti di € 5.164,57 complessivi. In questo ammontare si computano anche i contributi versati dall’iscritto per proprio conto (escluso il TFR che sarà tassato dal Fondo unitamente al resto della posizione in fase di liquidazione). La deduzione dei contributi destinati alla posizione di un familiare iscritto spetta prioritariamente a quest’ultimo e l’eccedenza può essere portata in deduzione dal soggetto cui è fiscalmente a carico.
Nel caso di richiesta da parte dello stesso della prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.
Nel caso in cui il lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, il lavoratore associato potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico.
È altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione o di trasferirla ad altro fondo.
Il lavoratore associato deve comunicarlo tempestivamente al Fondo e non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell’interessato.
Al ricorrere dell’ipotesi di cui sopra, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore associato, se maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, ovvero di mantenerla anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo.
I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.
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